Dal 10 febbraio e fino al 10 marzo 2022 possibile inoltrare le domande per il tax credit manifesti pubblicitari!
I soggetti interessati possono utilizzare il modello indicato di seguito:
Con Circolare n 1 del 7 gennaio 2022 le Entrate hanno fornito chiarimenti sulle modalità di fruizione del credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all’articolo 1, commi da 816 a 836, della legge n. 160 del 2019 – Articolo 67-bis del decreto-legge n. 73 del 2021.
Ricordiamo che l’articolo 67-bis in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, ha introdotto un credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all’articolo 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari.
E' stato invece il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258 a stabilire modalità attuative per fruire di tale credito e per assicurare il rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro previsto.
La Circolare n 1 specifica che il credito d'imposta sarà calcolato riparametrando l’importo versato ai sei mesi e spetterà anche per le somme versate in ritardo, sanzioni e interessi saranno fuori dal conteggio.
Tax credit manifesti pubblicitari: a chi spetta e come
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 67-bis del Decreto, il credito d’imposta per il pagamento del canone è previsto in favore:
- dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati,
- destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di 6 immagini.
Il credito d’imposta non si applica, tuttavia, alle “insegne di esercizio”, e in particolare «Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta».
Il credito d’imposta è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto dai soggetti indicati, nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.
Al riguardo si evidenzia che per importo «dovuto» a titolo di canone deve essere preso in considerazione non il canone astrattamente dovuto dal contribuente, ma quello in concreto dallo stesso versato (nel rispetto delle modalità previste dal regolamento dell’ente locale creditore) e relativo all’anno 2021.
Ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta si ritiene ammissibile anche il versamento del canone per il 2021 effettuato tardivamente ma comunque entro la data di presentazione della comunicazione dovuta.
In tal caso, ai fini del riconoscimento del credito, rileva solo l’importo versato a titolo di canone e non anche quello riferito a interessi e sanzioni dovuti per il tardivo pagamento.
Inoltre, con riferimento alla condizione relativa all’attribuzione del credito d’imposta in esame si evidenzia che tale credito d’imposta è riconosciuto, in proporzione al canone versato relativamente all’anno 2021, per un ammontare corrispondente al canone versato per non più di 6 mesi.
Più precisamente, nel caso in cui il canone, riferito ad ogni singola concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, sia stato versato per un periodo superiore a 6 mesi, l’importo va parametrato ai 6 mesi e, quindi, va calcolato dividendo l’importo versato per il numero dei mesi del 2021 cui si riferisce il canone e moltiplicando il risultato ottenuto per 6.
Ad esempio, nel caso in cui i soggetti passivi abbiano versato il canone:
- per 4 mesi dell’anno 2021, rileva l’intero importo;
- per 8 mesi dell’anno 2021, rileva l’importo pari al canone versato diviso per 8 e moltiplicato per 6;
- per l’intero anno 2021, rileva l’importo pari al canone versato diviso per 12 e moltiplicato per 6.
Il credito d’imposta è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto, con riferimento all’anno 2021, a titolo di canone.
Ai fini del rispetto del limite di spesa, pari a 20 milioni di euro, il citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 295258 del 2021 stabilisce che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari all’importo dovuto relativamente all’anno 2021, a titolo di canone, indicato nella comunicazione, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 21 marzo 2022.
Detta percentuale è ottenuta rapportando il predetto limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo degli importi dovuti per l’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale indicati nelle comunicazioni presentate.
Nel caso in cui il predetto ammontare complessivo risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
Tax credit manifesti pubblicitari: presenta la domanda
Come indicato nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258 i soggetti aventi i requisiti previsti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’importo dovuto a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, in proporzione alle risorse disponibili.
Il provvedimento ha previsto che i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022, direttamente o tramite un incaricato abilitato, l’importo versato a titolo di canone per l’anno 2021, esclusivamente con modalità telematiche.
SCARICA QUI IL MODELLO DELLA COMUNICAZIONE
La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
La Comunicazione può essere inviata dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022 e nello stesso periodo è possibile:
a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con la stessa modalità suddette.
Tax credit manifesti pubblicitari: modalità di utilizzo
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 295258 del 2021 dispone che “il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto 4.2” con il quale è resa nota la misura percentuale del credito d’imposta in parola.
Con riferimento alle comunicazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
In tali ipotesi, l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non può essere chiesto a rimborso.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione:
- il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo consentito, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato; lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, con successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate sarà istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Relativamente ai limiti di utilizzo è il caso di precisare che, in assenza di una contraria previsione da parte della norma istitutiva, il credito soggiace al limite di fruizione annuale, pari a 250.000 euro, applicabile ai crediti di imposta agevolativi in base all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Quanto al coordinamento di tale limite con quello generale alle compensazioni previsto dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 3887 , si confermano i chiarimenti resi con la risoluzione del 3 aprile 2008, n. 9/DF, secondo cui “… qualora in un determinato anno il contribuente si trovi nella condizione di non poter sfruttare appieno il limite generale …, sarà possibile utilizzare i crediti d’imposta in questione anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale …”.
Peraltro si ricorda che il limite di cui al citato articolo 34 della legge n. 388 del 2000 non riguarda i crediti di imposta derivanti dall’applicazione di discipline agevolative sovvenzionali, consistenti – come nel caso de quo – nell’erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari o contributivi (cfr. ex multis circolare del 18 settembre 1998, n. 219, e risoluzione del 24 maggio 1999, n. 86/E). Tenuto conto, infine, che l’articolo 67-bis del Decreto non fissa un termine ultimo per l’utilizzo del credito d’imposta in parola, si ritiene che nelle ipotesi in cui lo stesso non sia fruito, in tutto o in parte, l’ammontare residuo possa essere fruito secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito.
Canone unico patrimoniale: ricordiamo che cos’è
Ai sensi dell’articolo 1, commi 816 e seguenti della legge di bilancio 2020, il “canone unico patrimoniale” vale a dire il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è stato introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2021 in favore degli enti locali.
Questo canone sostituisce:
- la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);
- il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da disposizioni normative primarie, dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, ed è disciplinato dai regolamenti degli enti locali, in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, ferma restando la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
Il presupposto del canone è:
- l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
La tariffa standard può essere annua o, nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all’anno solare, giornaliera.
I mezzi pubblicitari, infatti, possono essere autorizzati o concessi da parte degli enti locali di norma per periodi pluriennali quando si tratta di impianti definiti permanenti oppure per un singolo anno o soltanto per alcuni mesi o giorni se si tratta di impianti legati ad una specifica attività (ad esempio il rifacimento di una facciata di un edificio) oppure se si tratta di singoli eventi.
In particolare, per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
Si precisa che, in virtù del fatto che l’articolo 67-bis del Decreto individua come soggetti beneficiari del credito di imposta i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, detto beneficio non spetta ai soggetti che effettuano la pubblicità all’esterno di veicoli, in quanto i veicoli non sono configurabili come impianti pubblicitari.
Il versamento del canone è effettuato direttamente agli enti locali contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari.
Laddove il regolamento comunale o provinciale lo consenta, nelle ipotesi particolari in cui l’importo del canone superi determinati importi, il versamento può essere frazionato, il più delle volte in rate trimestrali, da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione o dell’autorizzazione.
Inoltre, l'ente locale, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo lo schema previsto dall’articolo 1, comma 796, della legge di bilancio 2020.