Il ravvedimento per l'omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni resta immutato dal 2015 dopo le modifiche apportate al ravvedimento dal cd. Decreto Sanzioni (D. Lgs 158/2015) e i successivi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n.42/E del 12 ottobre 2016 che ha delucidato il tema delle sanzioni previste dal ravvedimento operoso nei casi di regolarizzazione delle dichiarazioni dei redditi presentate con errori o in ritardo.
Le due fattispecie sono trattate diversamente a seconda che si tratti di dichiarazioni integrative o tardive. In particolare:
- per dichiarazione integrativa si intende una dichiarazione che modifica il contenuto di una dichiarazione tempestivamente presentata;
- per dichiarazione tardiva si intende una dichiarazione che è stata presentata entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della stessa.
Per il 2020, a seguito dello slittamento della presentazione delle dichiarazioni al 10 dicembre 2020, il termine dei 90 giorni per distinguere tra tardiva e integrativa scade il 10 marzo 2021
In questo approfondimento trattiamo i vari aspetti sanzionatori previsti nelle due fattispecie.
Dichiarazione integrativa entro 90 giorni dalla scadenza del termine
Il decreto sanzioni (D. Lgs 158/2015) ha introdotto un'ipotesi specifica di regolarizzazione entro i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, per le violazioni commesse mediante la dichiarazione stessa. Differenze sono state previste nei casi in cui la dichiarazione corregga un errore rilevabile o meno, in sede di controllo automatizzato o formale. In particolare, per:
- le dichiarazioni integrative che correggono errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, il contribuente deve:
- versare la maggiore imposta (se dovuta) e gli interessi a partire dal giorno della scadenza del mancato versamento;
- versare una sanzione fissa di 250 euro (ridotta ad 1/9 con il ravvedimento operoso), tranne nel caso di specifiche irregolarità dichiarative disciplinate nell'articolo 8 del D. Lgs 471/1997;
- versare la sanzione per omesso versamento (se dovuto) ridotta a seconda di quando interviene il ravvedimento.
- le dichirazioni integrative che corregono errori rilevabili in sede di controllo, il contribuente deve:
- versare la maggiore imposta (se dovuta) e gli interessi a partire dal giorno della scadenza del mancato versamento;
- versare la sanzione per omesso versamento (se dovuto) ridotta a seconda di quando interviene il ravvedimento.
Dichiarazione tardiva presentata entro i 90 giorni dalla scadenza
La dichiarazione tardiva è quella presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione ordinario ed è soggetta alla sanzione in misura fissa di 250 euro, che può essere ridotta a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria) grazie al ravvedimento operoso. Se oltre alla tardività della dichiarazione c'è anche un carente/tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa, è prevista una sanzione per omesso versamento regolarizzabile anch'essa con il ravvedimento operoso.
Ricapitolando, in questa ipotesi il contribuente deve:
- versare l'imposta (se dovuta) e gli interessi dal giorno della scadenza del mancato versamento;
- versare la sanzione fissa di 250 euro (ridotta ad 1/10 con il ravvedimento operoso), tranne nel caso si specifiche irregolarità dichiarative disciplinate nell'articolo 8 del D. Lgs 471/1997;
- versare la sanzione per omesso versamento (se dovuto) ridotta a seconda di quando interviene il ravvedimento.
Dichiarazione integrativa oltre 90 giorni dalla scadenza di presentazione
Decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, le sanzioni e gli interessi aumentano. In particolare, in questa ipotesi bisogna distinguere tra:
- le dichiarazioni integrative che correggono errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, per le quali il contribuente deve:
- versare la maggiore imposta (se dovuta) e gli interessi dal giorno della scadenza del mancato versamento;
- versare il 90% della maggiore imposta dovuta
- versare una sanzione pari a 250 euro se le imposte non sono dovute, sanzione che può essere ridotta in base a quando interviene il ravvedimento, salvo specifiche irregolarità dichiarative disciplinate nell'articolo 8 del D. Lgs 471/1997.
- le dichiarazioni integrative che correggono errori rilevabili in sede di controllo, per le quali il contribuente deve:
- versare la maggiore imposta (se dovuta) e gli interessi dal giorno della scadenza del mancato versamento;
- versare la sanzione per omesso versamento (se dovuto) ridotta a seconda di quando interviene il ravvedimento.
Dichiarazione omessa
Una dichiarazione si considera omessa quando non è stata presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. In questo caso si applica una sanzione:
- pari a 250 euro se le imposte non sono dovute
- compresa tra 120% e 240% delle imposte dovute, con importo minimo di 250 euro.
Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e prima dell'inizio dell'attività di accertamento sono previste riduzioni, in quanto si applica una sanzione:
- pari a 150 euro se non sono dovute imposte;
- compresa tra il 60% ed il 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.
Attenzione: in caso di accertamento di maggiori imponibili rispetto a quelli indicati nella dichiarazione omessa presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, la sanzione che si è applica è compresa tra il 120% ed il 240% dell'imposta dovuta.