Versamento in unica soluzione o come prima rata (massimo 20 rate trimestrali di pari importo) per la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale, prevista dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, da 219 a 221.
Pertanto, per le somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, non ancora scadute alla data di entrata in vigore della norma in esame (1° gennaio 2023) e a condizione che non sia stata notificata la cartella di pagamento, ovvero l’atto di intimazione, il contribuente ha la possibilità di regolarizzare l’omesso o carente versamento:
- delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
- degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.