Con la pubblicazione del Collegato Fiscale 2022 (Decreto del 21.10.2021 n 146) in ambito riscossione si sono definite importati novità per i contribuenti decaduti dalla «Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione UE».
Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020 relative a:
- "Rottamazione-ter”,
- “Saldo e stralcio”
- “Definizione agevolata delle risorse UE”.
potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021 (scadenza originariamente prevista per il 31 luglio 2020, e successivamente differita al 30 settembre 2021 dal Decreto Sostegni-bis (Legge n. 106/2021), insieme a quelle previste in scadenza nel 2021.
Per tutte le rate sono ammessi i 5 giorni di tolleranza, il pagamento dovrà, quindi, essere effettuato entro il 6 dicembre 2021.
In sostanza, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, entro il 30 novembre 2021 dovranno essere corrisposte integralmente:
- le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”
- scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020
- e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;
- le rate del “Saldo e stralcio”
- scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020
- e 31 marzo, 31 luglio del 2021.
ATTENZIONE: Approvata mini-proroga al 9 dicembre 2021 (emendamento al ddl di conversione del collegato alla manovra 2022).