I Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti ad una determinata data devono:
- provvedere alla Redazione e asseverazione perizia + versamento imposta sostitutiva (o 1ª rata) per la rivalutazione dei terreni e partecipazioni posseduti all’1.1.2020.
- Versare la 2ª/3ª rata imposta sostitutiva per la rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti rispettivamente all’1.1.2019 e all’1.1.2018.
Ricordiamo che la “rivalutazione di terreni e partecipazioni”, introdotta per la prima volta dalla Legge n. 448/2001 (articoli 5 e 7), consente di rideterminare il costo di acquisto di:
- terreni edificabili e terreni con destinazione agricola;
-
partecipazioni in società non quotate;
posseduti ad una determinata data.
I codici tributo da utilizzare sono:
- 8056 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola
- 8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati