Versamento 1° rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni posseduti alla data del giorno 1° gennaio 2022 e predisposizione della perizia giurata di stima da un professionista abilitato.
Per il 2022 è confermata alla data del 1° gennaio 2022 la facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” previsto per partecipazioni non quotate o terreni (agricoli ed edificabili).
È richiesta la redazione e l’asseverazione di una perizia di stima del bene oggetto di rivalutazione, da effettuarsi entro il termine del giorno 15 novembre 2022 (in luogo del 15 giugno 2022, termine prorogato dalla legge di conversione del “decreto Energia” articolo 29 DL n. 17/2022 ). L’operazione si perfezionerà con il versamento dell’imposta sostitutiva prevista nella misura dell’14% del valore risultante dalla perizia giurata di stima, sia per i terreni che per le partecipazioni.
L’imposta sostitutiva potrà essere versata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in tre rate annuali di eguale importo, secondo le seguenti scadenze:
- 15 novembre 2022 in caso di versamento in unica soluzione;
- oppure in tre rate di pari importo, in caso di versamento rateale:
- 15 novembre 2022: versamento prima rata;
- 15 novembre 2023: versamento seconda rata;
- 15 novembre 2024: versamento terza rata.
utilizzando i codici tributo:
- 8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
- 8056 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.