ATTENZIONE: Il comma 4-bis dell’articolo 14 del DL Sostegni bis n. 73/2021 convertito in legge n.106 del 23.07.2021, ha prorogato dal 30 giugno al 15 novembre 2021 i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima.
La Legge di Bilancio 2021 ha riproposto, forse per la diciottesima volta, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
- terreni agricoli ed edificabili, posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà o usufrutto.
posseduti alla data del giorno 1° gennaio 2021, da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali, enti non commerciali, in ogni caso fuori dal regime d’impresa.
È richiesta la redazione e l’asseverazione di una perizia di stima del bene oggetto di rivalutazione, da effettuarsi entro il termine del giorno 15 novembre 2021 (in luogo del 30 giugno). L’operazione si perfezionerà con il versamento dell’imposta sostitutiva prevista nella misura dell’11% del valore risultante dalla perizia giurata di stima, sia per i terreni che per le partecipazioni.
L’imposta sostitutiva potrà essere versata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in tre rate annuali di eguale importo, secondo le seguenti scadenze:
- 15 novembre 2021: versamento in unica soluzione;
- 15 novembre 2021: versamento prima rata in caso di versamento rateale;
- 15 novembre 2022: versamento seconda rata in caso di versamento rateale;
- 15 novembre 2023: versamento terza rata in caso di versamento rateale.
utilizzando i codici tributo:
- 8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
- 8056 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.