Le società di capitali ed enti commerciali che redigono il bilancio in base agli OIC e, che effettuano, ai sensi d dell'art. 110, DL n. 104/2020, la rivalutazione dei beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019:
- beni materiali e immateriali (marchi, brevetti, licenze, ecc., con eccezione di avviamento e «meri» costi pluriennali), esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa;
- partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie.
devono versare la prima rata di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 3% se previsto il riconoscimento fiscale (10% per eventuale affrancamento saldo attivo rivalutazione) tramite modello F24 con codice tributo:
- 1857 – Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
- 1858 – Imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati – art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.