I soggetti OSS-UE: soggetti passivi domiciliati / residenti in Italia, extraUE con stabile organizzazione in Italia ed extraUE privi di stabile organizzazione nell'UE che spediscono / trasportano beni a partire dall'Italia (art. 74-sexies, DPR n. 633/72) e i soggetti OSS-NON UE: soggetti passivi extraUE privi di stabile organizzazione nell'UE (art. 74-quinquies, DPR n. 633/72), devono trasmettere per via telematica la dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente ed effettuare il contestuale versamento dell'Iva dovuta in base alla stessa.
L'obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre.
Ricordiamo che la Dichiarazione Iva Oss è inviata attraverso il Portale Oss dell'Agenzia delle entrate, nell'area riservata, alla sezione “Regimi Iva mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop”.
La Dichiarazione ha cadenza trimestrale, e le scadenze per presentare la dichiarazione sono le seguenti:
- 30 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo;
- 31 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno;
- 31 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre;
- 31 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre.
Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.