Gli Intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d'imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria, e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, devono provvedere al versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 1695 – Imposta sul valore dei contratti di assicurazione – art. 1, c. 2-sexsies, d.l. n. 209/2002