I soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, relativi al IV trimestre 2021, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, DLgs del 05/08/2015 n. 127).
I contribuenti sono chiamati ad effettuare la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento tenendo conto della data del documento emesso ovvero della data di registrazione del documento comprovante l'operazione, pertanto le scadenze sono:
- I trimestre entro il 30 aprile
- II trimestre entro il 31 luglio
- III trimestre entro il 31 ottobre
- IV trimestre entro 31 gennaio dell'anno successivo
L’adempimento, definito “esterometro”, dovrà essere effettuato in via telematica, utilizzando le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 aprile 2018.
ATTENZIONE: Il Decreto Fisco Lavoro (D.L. n. 146/2021) convertito in legge ha posticipato dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 l’abolizione della specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (cd. Esterometro) (precedentemente fissata al 1° gennaio 2022 dalla Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020). Di conseguenza solo a partire dalle
operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° luglio 2022 la trasmissione dei dati avverrà utilizzando il
Sistema di Interscambio-SDI. A partire da tale data, la trasmissione dei dati della fattura
elettronica tramite lo SDI diventerà necessaria anche per le fatture relative a operazioni transfrontaliere di
cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate (e ricevute) nei confronti di soggetti al di fuori del territorio
dello Stato.