Gli Enti creditizi con esercizio coincidente con l'anno solare che effettuano le operazioni di credito a medio e lungo termine, le operazioni di finanziamento strutturate e le altre operazioni di credito di cui agli artt. 15, 16, 17-bis, 19 e 20-bis del D.P.R. n. 601 del 1973, dell'art. 5, comma 7, lettera b), del D.L. 269/2003 e dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 220/2004, devono versare il saldo e la prima rata di acconto dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, tramite modello F24 con modalità telematiche utilizzando i seguenti codici tributo:
- 1545 imposta sostitutiva sui finanziamenti – articolo 17 Dpr 601/1973 – acconto
- 1546 imposta sostitutiva sui finanziamenti – articolo 17 Dpr 601/1973 – saldo.