Tra le misure approvate dal Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 si segnala per importanza e ampiezza un decreto legislativo approvato in esame preliminare definito "Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo"
Lo schema di decreto è stato predisposto dal Ministro della Cultura Sangiuliano e dal ministro del Lavoro Calderone e intende creare nuovi strumenti di tutela per i lavoratori di un settore caratterizzato da alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori.
Si prevede in particolare:
- l'istituzione di una nuova misura di sostegno chiamata indennità di discontinuità per tutti i lavoratori del settore a partire dal 1 gennaio 2024
- l'abrogazione della attuale indennità ALAS riservata ai lavoratori autonomi.
La copertura finanziaria prevista è di
- 100 milioni di euro per il 2023,
- 46 milioni per il 2024,
- 48 milioni per il 2025 e
- 40 milioni annui a decorrere dal 2026.
Tali cifre saranno incrementate dagli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro (pari all’1 per cento dell’imponibile contributivo); dal contributo di solidarietà, a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (pari allo 0,50 per cento della retribuzione); dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità.
Indennità di discontinuità settore spettacolo 2023 a chi spetta
Come detto a decorrere dal 1° gennaio 2024, si introduce una specifica indennità di discontinuità, al fine di tutelare i lavoratori dello spettacolo nei periodi di inattività o durante i periodi di studio e formazione.
Il numero dei beneficiari del provvedimento sarà di circa 21mila lavoratori discontinui dello spettacolo tra cui:
- autonomi,
- co.co.co. e
- subordinati a tempo determinato
- e intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità
che lavorano alla produzione e la realizzazione di spettacoli o in modo meno diretto ( artisti ed interpreti, ma anche operatori di sale cinematografiche, impiegati amministrativi e i tecnici dipendenti dagli enti e dalle imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, della produzione cinematografica, delle imprese di spettacoli viaggianti e delle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei fil) che saranno individuati precisamente m con decreto interministeriale (Lavoro – Cultura),
Indennità di discontinuità settore spettacolo 2023: importo e domanda
L'indennità sarà erogata in un’unica soluzione e sarà calcolata nella misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative all’anno solare precedente la presentazione della domanda.
Andrà inviata domanda all'INPS ogni anno, con riferimento ai requisiti maturati nell'anno precedente.
Indennità di discontinuità settore spettacolo 2023: durata e condizioni
La bozza di decreto stabilisce che non siano computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione al fine di evitare il cumulo della medesima contribuzione per l’erogazione di più prestazioni di sostegno al reddito (per esempio, NASpl, indennità di maternità, malattia, infortunio).
La percezione dell'indennità sarà collegata a percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori
Come detto sono previsti per il finanziamento contributi aggiuntivi a carico dei datori di lavoro per il lavoro subordinato e a carico degli autonomi iscritti al Fondo spettacolo
Stop indennità ALAS – regime trasitorio
Il nuovo provvedimento abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e introduce un regime transitorio destinato a trovare applicazione agli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2023. per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti nell’anno 2022 .
La domanda andrà presentata la domanda entro il 15 dicembre 2023, determinando l’incumulabilità tra l’indennità di discontinuità e l’ALAS.