INPS aveva emanato di recente una circolare di istruzioni sul calcolo degli oneri di riscatto dei periodi di studio, la n. 54 del 6 aprile 2021, con esempi sul riscatto anche in correlazione con il cumulo contributivo.
Per il riscatto agevolato della laurea in caso di periodi soggetti al regime contributivo l'onere deve essere ricalcolato . Il contribuente puo scegliere di utilizzare anche la totalizzazione.
Inoltre vengono dettagliate le istruzioni per la richiesta contestuale all'esercizio dell'opzione per il calcolo contributivo prevista dall'articolo 1, comma 23, della legge 335/1995.
Il 13 aprile è stato pubblicato un nuovo messaggio n. 1921 2021, in cui , di richieste di chiarimenti l'istituto precisa che le disposizioni contenute nel D.L. n. 4/2019 (illustrate con la circolare n. 106 del 25 luglio 2019) riguardano esclusivamente la tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva) e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente. Da cio deriva che
- la presentazione della domanda di riscatto c.d. pace contributiva è limitata, salvo proroga, al triennio 2019 – 2021 (il termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto è il 31 dicembre 2021.
- l’accesso alla facoltà di riscatto dei corsi universitari di studi con le modalità cosiddette “agevolate”, di cui al citato comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, è invece misura a regime attivabile, al perfezionamento delle condizioni prescritte, anche negli anni successivi.
5-quater. “La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è consentita anche ai soli fini dell’incremento dell’anzianità contributiva. In tal caso l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.”.
Riportiamo di seguito i punti principali della circolare n. 54-2021
Riscatto corso universitario
Come precisato con la circolare n. 106/2019, la modalità di calcolo dell’onere con il criterio a percentuale cosiddetto “agevolato” si applica soltanto al riscatto del corso universitario di studi da valutare nel sistema contributivo, per effetto delle modifiche disposte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
Pertanto, nel caso in cui il corso di studi si collochi temporalmente in parte in periodi con il sistema retributivo e in parte con il sistema contributivo, l’onere di riscatto è quantificato utilizzando le seguenti due modalità:
- per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo retributivo della pensione, si utilizzerà il metodo della riserva matematica, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;
- per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo della pensione, si utilizzerà il metodo di calcolo a percentuale, applicando il criterio scelto dall’interessato tra quelli di seguito indicati:
1) retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda, ai sensi del comma 5 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;
B.2) livello minimo imponibile annuo – legge 2 agosto 1990, n. 233-, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti
Per effetto della facoltà di calcolare la pensione esclusivamente con il sistema contributivo, tutto l’onere del riscatto verrà determinato in base alle modalità sopracitate, secondo la scelta dell’interessato.
Opzione totalizzazione e riscatto
L'istituto precisa che come previsto dalla circolare n. 6/2020, il criterio di calcolo a percentuale dell’onere di riscatto si applica su tutti i periodi da riscattare, nel caso di presentazione della domanda di riscatto contestualmente:
- alla domanda di pensione c.d. “opzione donna” e anche
- alla domanda di pensione in totalizzazione
Quindi per la determinazione dell’onere del riscatto non è possibile applicare il sistema di calcolo a percentuale nei casi in cui il pro rata a carico della gestione presso la quale è stato richiesto il riscatto debba essere calcolato, con il sistema retributivo.
Istruzioni per le domande
La domanda di opzione al sistema contributivo va presentata, in via telematica dal portale dell’Istituto www.inps.it, con inserimento di PIN e codice fiscale (a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN), oppure SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o Carta di identità elettronica 3.0, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Domanda di prestazioni pensionistiche” > “Nuova prestazione pensionistica”, e attivando il successivo sottomenu “certificazioni” > “diritto a pensione” > “opzione contributivo”.
Le domande di riscatto sono invece presentate telematicamente attraverso il percorso ordinario dedicato, per il quale si rimanda alla circolare 22 marzo 2021, n. 46.
Con il pagamento dell’onere di riscatto, che rende irrevocabile l’opzione al sistema contributivo, la certificazione presente sul Fascicolo elettronico del pensionato (FELPE) sarà aggiornata con la funzione “Irrevocabilità opzione L.335” .