L’Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato ieri la nota giuridica n. 2016 /2022 per chiarire la competenza per i ricorsi contro i verbali di accertamento in materia giuslavoristica (ricorsi ex art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004) emessi da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
L'ispettorato ribadisce chee che anche a seguito di accertamenti a carico di datori di lavoro che occupano personale in ambiti territoriali diversi di competenza dell’organo ispettivo. l'ispettorato territoriale competente per i ricorsi resta comunque e sempre quello del luogo in cui è stato adottato l’atto oggetto di impugnazione.
Va ricordato che le verifiche in materia di lavoro e legislazione sociale sono svolte non solo dagli ispettori del lavoro, dell’Inps e dell’Inail ma anche dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
A questo proposito l'ispettorato precisa , richiamando una precedente circolare che "in relazione alla individuazione del soggetto cui presentare ricorso, che “salvo diverse modalità organizzative che potranno essere adottate dopo una prima fase di monitoraggio sulla quantità dei ricorsi presentati, gli stessi vanno inoltrati alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale è stato adottato l’atto di accertamento da impugnare.”
Dello stesso avviso si ricorda la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 14773 del 26 luglio 2016 e il consolidato orientamento della Cassazione che indicava il luogo dell’accertamento quale criterio unificante per l’individuazione dell’ufficio ricevente “quando il luogo di commissione, in quanto ricadente in plurime circoscrizioni territoriali, non è idoneo a determinare una specifica competenza”.
Le ragioni vengono quindi riassunte nei due criteri seguenti:
– la necessità di assicurare la corretta gestione del ricorso in termini di completezza istruttoria e coerenza decisoria concernenti vicende ispettive confluite in un unico verbale di accertamento e ;
– l’esigenza di garantire, in un’ottica di trasparenza e leale collaborazione con il soggetto sanzionato, che quest’ultimo sia posto nella condizione di avvalersi con pienezza della tutela impugnatoria evitando l'incombenza di dover individuare, di volta in volta, l’Ispettorato competente sull'atto di accertamento.