Fermi e impregiudicati gli altri requisiti stabiliti dalla normativa, il regime speciale per i lavoratori impatriati si applica anche nei confronti di coloro che hanno intrattenuto un rapporto di collaborazione professionale (operando in remoto dall’estero) con un committente italiano, il quale poi assume detti collaboratori con contratto di lavoro subordinato, allorché gli stessi trasferiscono la loro residenza in Italia.
Lo stabilisce l'Agenzia delle Entrate nell'interpello N. 32 del 19 gennaio 2022 . Appare doveroso analizzare questo caso atipico.
Vediamo i dettagli nei paragrafi seguenti.
Interpello n. 32 /2022 su regime Impatriati
Nello specifico, la questione concerne una cittadina italiana laureata che si è ritrasferita in Patria nel 2021, dopo aver svolto delle collaborazioni professionali all’estero a decorrere dall’anno 2014. L’attività di consulenza era stata eseguita da remoto, per conto di talune società italiane.
Al termine di tale periodo, una di queste aziende committenti ha assunto la lavoratrice con contratto di lavoro subordinato datato gennaio 2021.
Ebbene, l’Agenzia delle entrate risponde positivamente all’istanza, laddove risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti dal regime speciale degli impatriati.
L'istante, cittadina italiana in possesso di laurea, si è trasferita all'estero fin dal 2007. Durante la permanenza all'estero ha contratto matrimonio e sono nate due figlie, le quali dunque risultano essere attualmente ancora minorenni.
Nel 2014, ha avviato una collaborazione di natura libero/professionale con alcune società italiane facenti parte di un Gruppo operante nel settore dell'editoria digitale, della comunicazione online e della cosmetica, prestando svariate attività di consulenza da remoto, permanendo però fisicamente all'estero. Le attività di consulenza hanno riguardato, tra l'altro:
– La prestazione di consulenza e assistenza nel settore del make-up estetico e cosmetico: consulenze da remoto, personalizzate e di natura didattica, anche attraverso la realizzazione di video-tutorial, di manuali e, in generale, di materiali e contenuti editoriali
– L'attività di consulenza da remoto in qualità di make-up artist esperta, relativamente alle modalità di migliore utilizzo di prodotti cosmetici, attraverso la produzione di contenuti editoriali multimediali
– L'attività di consulenza da remoto di natura creativa e di art direction per progetti specifici relativi alla produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici.
Tra le predette aziende italiane committenti, figura anche la società con cui, a decorrere dal gennaio 2021, l’istante ha instaurato un rapporto di lavoro dipendente assumendo l'incarico di National Make Up Key Professional & Chief Creative Officer. A seguito della stipula di tale contratto, l’istante si è ritrasferita in Italia insieme alla sua famiglia, acquisendo la residenza fiscale a partire dal periodo d'imposta 2021.
Ciò esposto, chiede se sia applicabile ai redditi di lavoro dipendente che le corrisponde il suo attuale datore di lavoro in Italia, il regime speciale per i lavoratori impatriati, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall'articolo 5, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, dal periodo d'imposta 2021. L’istante ritiene che le competa il regime speciale in parola poiché – precisa – le mansioni svolte in precedenza dall’estero in remoto come collaboratrice erano differenti rispetto a quelle che esegue attualmente nella sua veste di lavoratore dipendente in Italia, anche se l’odierno datore di lavoro coincide con uno dei precedenti committenti.
Quest’ultima precisazione, francamente, pare inconferente nel caso concreto: la cosa ha sicuramente importanza ai fini di un’eventuale futura contestazione circa la tipologia del rapporto instaurato; ma la norma qui oggetto di interesse, non prevede alcuna preclusione per le ipotesi in cui vi sia identità di prestazioni e/o di datore/committente. Quel che rileva è esclusivamente il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente stabiliti ai fini dell’applicazione del regime speciale.
Impatriati e consulenza da remoto. La risposta dell’Agenzia
Dopo aver richiamato le disposizioni normative di riferimento, la Direzione Centrale fa presente che, per fruire del trattamento di favore, è necessario che il lavoratore:
- 1) Trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR
- 2) Non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento
- 3) S’impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni
- 4) Svolga effettivamente, in questi anni, l'attività lavorativa prevalentemente (ossia, per più di sei mesi l’anno) nel territorio italiano
Tra i beneficiari dell’agevolazione fiscale in parola, rientrano a pieno titolo i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio d’informazioni in materia fiscale che:
- A) Sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto "continuativamente" un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa, fuori dall'Italia, negli ultimi 24 mesi o più , ovvero
- B) Abbiano svolto "continuativamente" un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post-laurea
Fermo restando il rispetto di tali requisiti/condizioni, l'agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo d’imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi d’imposta successivi.
Dopo di che, in relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del regime per i lavoratori impatriati a decorrere dal 2019, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi ai fini del diritto all'ulteriore quinquennio agevolabile, nonché all'ambito temporale di applicazione e alle modifiche normative concernenti il requisito dell'iscrizione all'anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), l’Agenzia rimanda sempre alla sua solita circolare (N. 33/E del 28 dicembre 2020).
A tale ultimo riguardo, relativamente al caso in argomento, l’Ufficio ritiene che l'istante, laddove risultino per l’appunto soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla citata disposizione (che evidentemente non possono costituire oggetto di esame in sede d’interpello), possa beneficiare dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 16 del d.lgs. N. 147 del 2015 – come modificato dall'articolo 5 del DL N. 34 del 2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019, N. 58, e successive modifiche e integrazioni – a decorrere dal periodo d'imposta 2021, nel quale ha trasferito la residenza fiscale in Italia, e per i successivi quattro periodi d’imposta.
Aggiungeremo, noi, che in relazione a quanto dichiarato dall’istante, dovrebbe essere possibile usufruire dell’ulteriore quinquennio, sempre che permanga il possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge.
Nella sua risposta, l’Agenzia precisa altresì che l’agevolazione in questione non è inficiata dalla circostanza che l'istante abbia intrattenuto dal 2014 un rapporto di collaborazione professionale con alcune società italiane tra cui quella di cui è divenuta dipendente nel gennaio 2021.
In conclusione, l’Agenzia ricorda che:
“Resta fermo che la verifica della sussistenza dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale di un soggetto riguarda elementi di fatto che, come precisato con circolare N. 9/E del 1° aprile 2016, non possono essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000”.
Pertanto, la risposta è resa esclusivamente in base agli elementi e ai documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza d’interpello.
Risposta positiva, dunque, da parte dell’Agenzia delle entrate pure nel particolare caso qui sottoposto, a maggior dimostrazione di quanto sia importante (e comunque redditizio) per l’Erario, agevolare il rientro in Italia dei cittadini (italiani, ma non solo) attualmente fiscalmente residenti all’estero.
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