Facendo seguito a varie circolari e messaggi in materia, INPS comunica con il messaggio 3245 del 1 ottobre 2024, l’elenco aggiornato delle Organizzazioni sindacali firmatarie/aderenti al Testo Unico sulla Rappresentanza di Confindustria – Cgil, Cisl e Uil.
Le modifiche apportate riguardano le nuove codifiche relative alle seguenti Organizzazioni sindacali:
- F00201 – Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione (ANLM);
- F00202 – Confederazione Unitaria di Base Tessili (CUB-Tessili);
- F00203 – Federazione Internazionale Sindacati Indipendenti (FI-SI).
Le suddette Organizzazioni sindacali verranno, inoltre, censite nell'apposita procedura telematica denominata “Raccolta Elezioni RSU”, volta a raccogliere in maniera anonimizzata i consensi espressi a favore delle Organizzazioni sindacali (dato elettorale) in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (cfr. il messaggio n. 2843 del 6 agosto 2021).
Ricordiamo in breve di seguito come funziona la raccolta dati sulla rappresentanza e le istruzioni ai datori di lavoro.
Raccolta dati rappresentanza sindacale: come funziona
Con la firma dell'accordo interconfederale sulla Rappresentanza del 23.9.2019 è stato affidato all’Istituto nazionale di previdenza sociale il servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del numero delle deleghe sindacali nelle aziende aderenti ai ccnl, mentre sono l’INPS e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) a effettuare l’attività di raccolta del dato elettorale, relativo ai consensi ottenuti dalle singole organizzazioni sindacali (OO.SS.) nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU). La raccolta del dato associativo avviene tramite un’apposita sezione della denuncia contributiva: <RappresentanzaSindacale> nel modulo Uniemens.ATTENZIONE l’invio del dato associativo non riguarda il personale dirigente. I dati raccolti vengono elaborati dall’Istituto che aggrega per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro il dato relativo al numero delle deleghe conferite a ciascuna organizzazione sindacale di categoria, relativamente al periodo gennaio-dicembre di ogni anno. A tal fine, è stato assegnato uno specifico codice ai contratti collettivi nazionali riferibili all’area di rappresentanza
Istruzioni operative ai datori di lavoro
Si ricordano di seguito le modalità di compilazione dei sottoelementi di cui si compone l’elemento <ContrattoRS>:
– <AnnoMeseRS>: va indicato, nel formato “aaaa-mm”, il periodo di riferimento delle informazioni relative al contratto e alle deleghe sindacali;
– <CodContrattoRS>: va indicato il codice del contratto applicato (cfr. Allegato n. 2);
– <CodFederazSindRS>: va valorizzato il codice dell’organizzazione sindacale di categoria a cui i dipendenti aderiscono (cfr. Allegato n. 3);
– <NumIscrittiRS>: va indicato il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti all’organizzazione sindacale riportata nell’elemento <CodFederazSindRS> (relative al periodo indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS>) afferenti alla matricola;
– <NumIscrittiRSA>: va valorizzato il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti all’organizzazione sindacale indicata nell’elemento <CodFederazSindRS> (relative al periodo indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS>) in unità produttive che superino i quindici dipendenti e in cui siano presenti RSA, ovvero, non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale. Si precisa che il numero indicato in <NumIscrittiRSA> è un’informazione di dettaglio del sottoelemento <NumIscrittiRS> e va valorizzato solo ove ricorra la casistica indicata.
i datori di lavoro fornire mensilmente gli elementi informativi Qualora l’azienda non riuscisse a rilevare i dati in tempo o avesse necessità di integrare o sostituire i dati già trasmessi, potrà fornire gli elementi informativi nelle mensilità immediatamente successive ma sempre per periodi di riferimento
Ulteriori istruzioni di dettaglio sono contenute nel documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili Uniemens e nel relativo allegato tecnico disponibili sul sito www.inps.it e costantemente aggiornati
Allegati: