L'agenzia delle Entrate richiede che l'obiettivo fissato per l'erogazione dei premi di produttivita in un gruppo di imprese deve esserre aggiunto in ciascuna , non è sufficiente che sia raggiunto a livello collettivo. Inoltre è sempre necessario l'accordo sindacale nella fissazione degli obiettivi Lo affferma la RIsposta a interpello n. 265 2022
Il caso: premio variabile per obiettivo di gruppo
La Società che ha proposto l'interpello opera come parte di un gruppo leader a livello internazionale nel settore dei giochi e delle scommesse, e applica ai dipendenti il CCNL del settore Terziario.
Per stimolare l'incremento della produttività, della redditività e migliorare il benessere dei propri dipendenti dopo l'emergenza pandemica
prevede l'erogazione del premio variabile annuale dei dipendenti della Società istante con le seguenti caratteristiche
– il premio è erogabile a tutti i dipendenti;
– l'ammontare del premio è proporzionato al raggiungimento del risultato operativo del Gruppo ovvero, all'aumentare del risultato del Gruppo, aumenta la
percentuale del bonus erogabile. In dettaglio:
– al raggiungimento del 97 per cento (cd. "Soglia") del risultato operativo del Gruppo, si avrà diritto al 25 per cento del bonus;
– al raggiungimento del 100 per cento (cd. "Target"), si avrà diritto al 50 per cento del bonus; e
– solo al raggiungimento del 105 per cento (cd. "Exceed") del risultato, il bonus potrà essere erogato nella misura del 100 per cento.
– l'importo del premio erogabile al dipendente è, inoltre, determinato dalla
combinazione di due risultati: risultato operativo e dati legati alle scommesse ed al gioco responsabile,( I due parametri hanno autonomia nella determinazione delpremio
La Società ha intenzione di sottoscrivere un contratto collettivo aziendale che regolamenti l'erogazione subordinato al requisito oggettivo delll'incremento dell'EBITDA del gruppo del 2021 rispetto al 2020, collegabile a un sistema di welfare aziendale ed eventualmente , graduando l'erogazione dei benefit in base alla RAL di ciascun dipendente e applicando il regime fiscale agevolativo previsto dall'articolo 1, comma 182 e seguenti, della legge n. 208 del 2015.
La risposta dell'Agenzia
La risposta dell'Agenzia all'ipotesi proposta è negativa: afferma infatti che anche in presenza di un accordo aziendale che subordina l’erogazione del premio di risultato al raggiungimento di un obiettivo di gruppo, per ottenere la detassazione è indispensabile che l’incremento di produttività, sia raggiunto nella specifica azienda . Non è sufficiente che il risultato positivo sia misurato sull'intero gruppo.
Ll'Agenzia inoltre fa notare che sulla politica premiale descritta in base alla documentazione integrativa prodotta, emerge che i criteri e modalità di attribuzione dei premi di produttività a livello di Gruppo siano definiti mediante un regolamento aziendale,del tutto diverso dagli accordi collettivi aziendali o territoriali richiesti per l'applicazione della norma sulla detassazione dei premi .
Infatti il regolamento è per definizione uno strumento unilaterale del datore di lavoro, che individua una serie di previsioni applicabili ad alcuni aspetti del rapporto di lavoro. ispirato ad una logica diversa da quella della contrattazione collettiva, Per questo d'intesa con il citato Ministero del lavoro l'Agenzia non ritiene applicabile la detassazione dei premi di produttività.