Novità sul trattamento fiscale delle pensioni INPS di titolari residenti in Bulgaria.Questi soggetti hanno goduto dell'esenzione dal fisco italiano per la convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni fiscali, ratificata con la legge 29 novembre 1990, n. 389, e in particolare dall’articolo 16 relativo alle pensioni ( v.messaggio INPS n. 612 del 18 febbraio 2020).
L'esenzione era applicabile in presenza di certificazioni attestanti espressamente la qualità di residente fiscale. Tali precisazioni sono state fornite con riferimento ai pensionati della Gestione privata, dato che per i pensionati della Gestione pubblica è stato sempre considerato necessario il possesso della cittadinanza.
L'INPS con il nuovo messaggio 1270 del 3 aprile informa che tali indicazioni devono ritenersi superate sulla base delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 244 dell’8 marzo 2023, che ha evidenziato che: “Dall'esame delle disposizioni contenute nella Convenzione Italia-Bulgaria, si evidenzia, che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, tale Trattato internazionale si applica alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. (…) per quel che concerne la Bulgaria, ai fini dell'applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato”.
Di conseguenza l'Istituto precisa che procederà ad applicare la detassazione ai sensi della convenzione italo-bulgara
- sia della Gestione pubblica,
- che della Gestione privata,
che alleghino alla relativa istanza la certificazione da cui si evinca inequivocabilmente il possesso della cittadinanza bulgara.
In assenza della suddetta certificazione i redditi di pensione saranno assoggettati a tassazione nel nostro Paese.
Nei casi d'incertezza sulla sussistenza dei requisiti l'istituto è tenuto ad applicare il regime interno di ritenuta, secondo le modalità previste dall’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Eventuali contestazioni non dovranno pervenire all’INPS e, nel caso, saranno veicolate per competenza all’Agenzia delle Entrate
La circolare illustra inoltre le modalità di ricostituzione delle posizioni pensionistiche detassate nel corso del 2023 a decorrere dal rateo mensile di giugno 2023, con contestuale recupero delle imposte a partire da gennaio 2023.
Per quanto concerne, invece, le pregresse annualità fino al 2022 – per il quale l’INPS ha già emesso la Certificazione Unica, le posizioni interessate saranno ricondotte al rapporto diretto tra contribuente e Agenzia delle Entrate.