Anche le pensioni sono interessate dalla riforma IRPEF introdotta con l'ultima legge di bilancio. Vediamo di seguito i vari fattori che impattano degli importi pensionistici nel 2022.
Aumenti pensioni 2022 per adeguamento ISTAT
L'inflazione in salita nel 2021 porta aumenti di cira 300 euro annui per le pensioni medie (da 1500 euro mensili) ovvero 25 euro mensili, a partire da gennaio 2022. Il decreto ministeriale del 17.11.2021, pubblicato venerdi 26 novembre in Gazzetta Ufficiale , ha confermato con il valore dell'1,7% le previsioni del Fondo Monetario di novembre 2021.
L'incremento dei prezzi per l'improvviso aumento dell'inflazione registrata nel 2021 rispetto al 2020 , in cui si confermava invece pari a zero, farà aumentare la spesa previdenziale di circa 4 miliardi di euro e questo si riverbererà negli assegni previdenziali di circa 23 milioni di italiani.
Da gennaio 2022 è previsto inoltre il ritorno alla perequazione degli importi delle pensioni, rispetto ai dati ISTAT , con il metodo a scaglioni che è piu vantaggioso per i pensionati meno abbienti. Infatti l'adeguamento al valore ISTAT si applica in maniera progressiva:
- è pari al 100 % (di 1,7%) per gli assegni piu bassi, fino a 4 volte il minimo (cioe fino a 2062 euro lordi, importo in cui rientra la maggioranza degli assegni) ,
- del 90% per gli assegni tra 4 e 5 volte il minimo (fino a 2577,90 euro)
- del 75% oltre questa soglia ( assegni lordi oltre 2.577,90 euro)
Da notare che negli anni scorsi è stato invece applicato un meccanismo che prevedeva il taglio su tutto l'importo dell'assegno e non solo per la parte oltre la soglia di franchigia. Si ricorderà anche che il Governo Monti nel 2012 aveva invece decretato il blocco di tutti gli adeguamenti all'inflazione per le pensioni sopra il triplo dell'importo minino, ma il meccanismo era stato bocciato dalla Corte Costituzionale , decisione che aveva portato alla reintroduzione della progressività.
Riportiamo di seguito alcuni esempi di applicazione dell'adeguamento all'inflazione alle pensioni 2022, previsto dal decreto:
Importo 2021 |
rivalutazione ISTAT |
Importo 2022 |
700 |
11,90 |
711,90 |
1000 |
17,00 |
1.017 |
1300 |
22,10 |
1322,10 |
1500 |
25,50 |
1525,50 |
2000 |
34,00 |
2034,00 |
2500 |
41,76 |
2041,76 |
2800 |
45,78 |
2845,78 |
3000 |
48,33 |
3048,33 |
4000 |
61,08 |
4061,08 |
5000 |
73,83 |
5073,83 |
Tali importi sono comunque provvisori perche riferiti all'inflazione misurata sui primi 9 mesi dell'anno.
Sono stati aggiornati, per il 2022, anche i limiti di reddito per la riduzione delle pensioni ai superstiti, nonché il massimale della retribuzione pensionabile applicabile ai soggetti contributivi puri.
- Il trattamento minimo di pensione passerà da 515,58 euro mensili, a 524,34 euro,
- l’assegno sociale passerà da 460,28 a 468,10 euro mensili.
Di conseguenza vengono rivalutati anche i valori minimi per le pensioni contributive:
- il trattamento di vecchiaia non dovrà risultare inferiore a 702,16 euro mensili mentre
- la pensione anticipata non dovrà essere inferiore a 1.310,69 euro mensili.
Adeguamento pensioni ai superstiti
- Nessun taglio se il reddito del percipiente, al netto della pensione, è inferiore a 20.449,45 euro.
- Per redditi superiori a tale valore, e fino a 27.265,93, il taglio sarà del 25 per cento.
- Per redditi tra 27.265,93 e 34.082,42, il taglio sarà del 40%,
- per redditi superiori il taglio sarà del 50 per cento.
Conguagli nella pensione di marzo 2022
Conferma il tasso di aumento dell'1,70% l'inps con la circolare 33 del 28 febbraio 2022 , e comunica che con l'assegno pensionistico di marzo saranno effettuati i conguagli da gennaio 2022, ove spettanti.
Finora, da gennaio 2022 infatti l'INPS aveva utilizzato una percentuale provvisoria che sarà rivalutata definitivamente a fine 2022 (l'inflazione effettiva a fine anno è stata dell'1,9% quindi dovrebbe esserci un ulteriore conguaglio a gennaio 2023)
Per ora, in sintesi sulla rata di pensione in pagamento nel mese di marzo INPS ha provveduto a :
- l’applicazione delle modifiche alla tassazione previste dalla legge di Bilancio 2022
- revisione delle detrazioni per i figli a carico,
- attribuizione della maggiorazione ANF per i mesi di gennaio e febbraio 2022 e che è cessata l’erogazione degli assegni al nucleo familiare e degli assegni familiari nei casi previsti dal D.lgs 29 dicembre 2021, n. 230.
- applicazione della perequazione all’1,70% come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.
Le aliquote “fisse” o “marginali” richieste dai pensionati vengono attribuite scegliendo l’aliquota inferiore più prossima, nel caso quella precedente sia stata abolita dalla riforma
Per quanto riguarda le detrazioni fiscali, sulla rata di questo mese l’istituto comunica che continuerà a riconoscere quelle per ciascun figlio di età non inferiore a 21 anni, mentre cessano le maggiorazioni previste per :
- figli inabili
- per i figli minori di tre anni..
- per i nuclei con più di tre figli e
- le ulteriori detrazioni pari a 1.200 euro in presenza di almeno 4 figli a carico.
ATTENZIONE Per i figli che compiranno i 21 anni di età dal mese di aprile 2022, gli interessati dovranno presentare una nuova istanza, attraverso i servizi online.
Richiesta esclusione detrazioni e applicazione dello scaglione piu alto per le pensioni
Si ricorda infine che con il messaggio del 8 ottobre 2021 INPS ha comunicato, come ogni anno le modalità per i pensionati di richiedere l'applicazione dell'aliquota più elevata degli scaglioni di reddito e/o al non riconoscimento delle detrazioni d'imposta, nel caso se ne abbia l'interesse dal punto di vista fiscale , per la presenza di altri redditi o per altre condizioni specifiche .
Le istanze vanno inviate telematicamente a partire dal 15 ottobre per l'applicazione anche nel 2022 . Va compilata l'apposita dichiarazione on line accedendo al servizio dedicato "Detrazioni fiscali – domanda e gestione" disponibile sul sito www.inps.it
In assenza di specifica comunicazione, infatti l'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d'imposta (articolo 13 del TUIR) come descritto nella circolare 33-2022.
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