Con la circolare 2 2023 l'ispettorato del lavoro interviene riepilogando le novità della Riforma dello sport 2023 apportate con il d. lgs 36 2021 e successivi decreti attuativi correttivi.
L'ispettorato ricorda che l’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce anzitutto che “è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo (…) è lavoratore sportivo ogni altro tesserato (…) che svolge verso un corrispettivo (…) le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.
Rispetto alla platea di soggetti indicati dalla disposizione, il legislatore prevede espressamente che, ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo,
Scadenze adempimenti ottobre 2023 e proroga INAIL
In particolare si ricordano le due scadenze imminenti :
- La comunicazione telematica da effettuare entro il 30 ottobre al Centro per l’impiego (tramite UNILAV) per i rapporti iniziati prima dell’entrata in vigore del DLgs. 120/2023 cioè prima del 5 settembre 2023. Questa modalità sarà utilizzabile fino alla piena operatività del nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD) istituito con la Riforma che attende per la piena operatività l'emanazione di un nuovo DPCM .Il mancato adempimento comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 (sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500).
- ll versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei periodi da luglio ( data di entrata in vigore del D.LGS 36 2021 ) a settembre 2023, da effettuare entro il 31 ottobre.
AGGIORNAMENTO 27 OTTOBRE
Con una nota di precisazione emanata ieri sera n. 460-2023 in materia di comunicazione dei rapporti di lavoro l'Ispettorato aggiunge che comunque le comunicazioni effettuate al Registro Dilettanti fino alla data di ieri 26 ottobre restano valide e non sono necessarie nuove comunicazioni telematiche con altre modalità.
AGGIORNAMENTO 31 OTTOBRE
E' stata pubblicata il 30.10.2023 la circolare INAIL 46 2023 sugli adempimenti relativi all'assicurazione contro gli infortuni in cui si precisa che per le nuove denunce e variazioni relative ai rapporti si co.co.co instaurati dal 1 luglio 2023 il termine delle comunicazioni è fissato al 30 novembre 2023.
Collaboratori sportivi
L'Ispettorato ricorda che i lavoratori sportivi nell'ambito professionistico si presume un rapporto subordinato mentre il regime naturale per le prestazioni dilettantistiche è quello della collaborazione coordinata e continuativa, sempre che:
- non superi le 24 ore settimanali (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive) e
- le prestazioni rispettino i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici.
Nella circolare viene chiarito che in questo ambito non è applicabile la disciplina in materia di etero-organizzazione prevista dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015. Se si supera il monte orario previsto per legge le parti possono portare elementi per dimostrare natura non subordinata del rapporto.
I collaboratori inoltre devono essere registrati nel libro unico del lavoro (LUL) in via telematica all’interno di apposita sezione del predetto Registro delle attività sportive dilettantistiche.. Anche per questo devono ancora essere predisposti gli aggiornamenti informativi, previsti entro il 31 dicembre 2023 quindi l’iscrizione del lavoratore potrà anche avvenire in un’unica soluzione entro la scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, mentre i compensi possono essere erogati in anticipo .
La circolare ricorda anche che se il compenso non supera i 15.000 euro annui , non vi è obbligo di emettere il cedolino paga.
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