Con il messaggio 1850 del 14 maggio 2024 INPS ricorda che il decreto–legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, ha previsto una nuova proroga, fino al 31 dicembre 2024, dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana.
La precedente proroga era stata prevista dalla legge 17 del 3.3.2023, di conversione del decreto legge 2 2023 , sempre in relazione alle richieste presentate nel corso del 2020.
La decisione deriva dalla necessita di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana.
Sono interessati dunque i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia che hanno cessato di percepire la NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) nel 2020 e che hanno presentato la relativa richiesta nel corso del medesimo 2020.
Indennità aree di crisi istruzioni INPS 2024
INPS precisa che l'indennità è concessa, su richiesta, dalla Regione Sicilia con un budget complessivo pari a 973.400 euro per l'anno 2024, previa verifica della disponibilità da parte dell'istituto
Vengono richiamate per la gestione operativa le istruzioni fornite dalla circolare INPS 51 2021 e si ricorda che non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
L’indennità può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro; sono compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati.
L'importo è calcolato secondo le consuete modalità della mobilità in deroga, considerando come riferimento la retribuzione percepita al momento dell’ultima cessazione del rapporto di lavoro.
Gli importi massimi dell’indennità di mobilità, a cui fare riferimento per il calcolo della prestazione, sono indicati nella tabella che segue rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:
Indennità di mobilità |
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Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.102,24 |
Basso |
971,71 |
914,96 |
Superiore a 2.102,24 |
Alto |
1.167,91 |
1.099,70 |