Con decreto del ministero del lavoro pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre 2023 è stato modificato il regolamento del Fondo di Solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano . istituito nel 2016 presso INPS, a seguito dell'accordo collettivo stipulato in data 15 dicembre 2022, tra le le parti sociali firmatarie dell'accordo istituivo che hanno manifestato la volonta' di adeguare il Fondo alle nuove disposizioni di legge.
Le modifiche riguardano in particolare :
- i destinatari delle prestazioni del Fondo
- l'importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in materia di assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021,
- l'ampliamento dellle finalita' che il Fondo puo' perseguire in tema di staffetta generazionale (in conformita' alle modifiche introdotte dall'art. 12-ter del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51 ).
Il decreto prevede che un nuovo decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia, disciplinerà in dettaglio le nuove prestazioni ovvero:
- il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione p di lavoratori under 35 sempre per un periodo non inferiore a tre anni;
- il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
Fondo solidarietà Bolzano: beneficiari
Si ricorda che dalla data di istituzione del Fondo 2016 hanno facolta' di aderire allo stesso i datori di lavoro gia' aderenti a fondi di solidarieta' bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio della
Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige.
I datori di lavoro aderenti al Fondo possono aderire a fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'art. 26 d costituiti successivamente a livello nazionale; in tal caso, a decorrere dalla data di adesione ai fondi di solidarieta' bilaterali, i datori di lavoro non sono piu' soggetti alla disciplina del Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate.
Fondo solidarietà Bolzano: la contribuzione dovuta
Per la copertura delle prestazioni, sono previsti i seguenti contributi di finanziamento:
- un contributo ordinario
- nella misura dello 0,50% per i datori che occupano mediamente fino a cinque dipendenti, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura di due terzi e un terzo calcolato sulla retribuzione mensile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori compresi i dirigenti, oppure
- nella misura dello 0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre i cinque dipendenti nel semestre precedente
- un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro che ricorre alla sospensione o riduzione di lavoro nella misura del 4% delle retribuzioni perse
ATTENZIONE : dal 1° gennaio 2025, fermo restando l'obbligo di garantire l'equilibrio di bilancio del Fondo, a favore dei datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, , l'aliquota puo' essere ridotta fino alla misura massima del 40 %, previa apposita delibera del Comitato di gestione.
Fondo solidarietà Bolzano: le istruzioni operative
Nel messaggio 3641 2023 Inps ha fornito le prime indicazioni e in particolare le scadenze dei nuovi adempimenti. Viene infatti precisato che:
- a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 22 agosto 2023 (ottobre 2023), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.
- Dalla mensilità di competenza ottobre
- i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti, sono tenuti a versare al Fondo il contributo ordinario di finanziamento pari allo 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.
- i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti devono versare lo 0,80% dell’imponibile contributivo (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore).
Con medesima decorrenza, è rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J”; e a relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le nuove disposizioni.
Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni specifiche.