E' stato pubblicata il 24 ottobre 2024 la Circolare congiunta del Ministero dell'Interno, con Ministero del Lavoro e Ministero dell'Agricoltura e il Ministero del Turismo che fornisce le istruzioni per i flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri per il 2025, come previsto dal recente Decreto legge 145 2024.
In allegato alla circolare sono presenti i modelli da utilizzare per le richieste di nulla osta e le preventive verifiche ai CPI.
Tra le principali novità :
- 10.000 ingressi extra per gli assistenti familiari e sociosanitari per disabili e grandi anziani
- i datori di lavoro privati possono accedere con le proprie credenziali SPID CIE e presentare fino 3 richieste di nulla osta
Sono già indicate le date dei click day :
- 5, 7 e 12 febbraio 2025 con precompilazione da al 1 al 30 novembre 2024
- 1 ottobre 2025 con precompilazione dal 1 al 31 luglio 2025 per restanti quote di lavoro stagionale nel settore turismo
Vediamo piu in dettaglio nei paragrafi seguenti.
Decreto flussi 2024: la circolare di istruzioni
La circolare stabilisce precise modalità e tempistiche per la presentazione delle domande di nulla osta al lavoro. Le richieste devono essere trasmesse attraverso il Portale Servizi ALI utilizzando SPID/CIE.
Il sistema consente l'accesso alle organizzazioni datoriali, agenzie per il lavoro, datori di lavoro privati e soggetti abilitati.
Per presentare una richiesta, i datori di lavoro devono essere in possesso di indirizzo PEC registrato nei database INI-PEC (per persone giuridiche) o
INAD (per persone fisiche).
Fase di precompilazione: I datori di lavoro possono precompilare le domande per il lavoro subordinato sia stagionale che non stagionale nei seguenti periodi:
- Dal 1° al 30 novembre 2024 per i click day del 5,7,12 febbraio 2025.
- Dal 1° al 31 luglio 2025 per il click day del 1 ottobre 2025.
I click day di febbraio 2025 in particolare coinvolgono i seguenti settori:
- Lavoro subordinato non stagionale (5 febbraio 2025):
- Autotrasporto merci per conto terzi
- Edilizia
- Settore turistico-alberghiero
- Meccanica
- Telecomunicazioni
- Alimentare
- Cantieristica navale
- Trasporto passeggeri con autobus
- Pesca
- Acconciatori
- Elettricisti
- Idraulici
Assistenza familiare e socio-sanitaria (7 febbraio 2025):
Lavoratori nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.
Settore agricolo e turistico-alberghiero (12 febbraio 2025):
- Lavoro stagionale per il settore agricolo.
- Lavoro stagionale per il settore turistico-alberghiero (70% delle quote complessive).
Decreto flussi: tabella click day 2025
Settore | Data | Descrizione |
---|---|---|
Lavoro subordinato non stagionale (art. 6, comma 3, lett.a) | 5 febbraio 2025 | Apertura per i lavoratori subordinati non stagionali di vari settori. |
Assistenza familiare e socio-sanitaria (art. 6, commi 3 e 4) | 7 febbraio 2025 | Quote riservate per lavoratori nel settore dell’assistenza. |
Settore agricolo e turistico-alberghiero | 12 febbraio 2025 | Apertura per il lavoro stagionale agricolo e turistico. |
Settore turistico-alberghiero (secondo blocco) | 1 ottobre 2025 | per il restante 30% delle quote per il lavoro stagionale turistico. |
Flussi 2025 : le procedure di verifica dei CPI
Per la richiesta del nulla osta è obbligatoria per i datori di lavoro la preventiva verifica presso i CPI di disponibilità di lavoratori italiani, come segue:
- Richiesta del Datore di Lavoro:
Prima di presentare la domanda di nulla osta per assumere lavoratori stranieri residenti all'estero, il datore di lavoro deve inviare una richiesta di personale al Centro per l'Impiego competente. La richiesta deve essere fatta utilizzando il modulo predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Tempistica della Verifica:
Il Centro per l'Impiego ha otto giorni di tempo per rispondere alla richiesta. Se il CPI non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro questo termine, si considera che non ci siano lavoratori disponibili sul territorio nazionale.
- Esito della Verifica:
Se il CPI comunica la disponibilità di uno o più lavoratori, il datore di lavoro è tenuto a condurre un colloquio con i candidati segnalati.
Mancata Presentazione: Se il lavoratore non si presenta al colloquio entro venti giorni dalla richiesta, senza un giustificato motivo, il datore di lavoro deve informare il Centro per l'Impiego della mancata presentazione.
Non Idoneità: Se il lavoratore segnalato dal CPI viene ritenuto non idoneo, il datore di lavoro deve specificare il motivo della non idoneità (es. rifiuto dell'offerta contrattuale da parte del lavoratore).
- Autocertificazione:
Il datore di lavoro deve allegare alla domanda di nulla osta un'autocertificazione (modello ALL.2) che attesti il completamento della procedura di verifica presso il CPI, includendo i dettagli sugli esiti della ricerca di personale (mancata disponibilità, non idoneità, ecc.).
- Esenzioni dalla Verifica
Per i lavoratori stagionali, questa verifica presso i CPI non è richiesta.
- Conclusione della Verifica
Se il CPI non risponde entro gli otto giorni, il datore di lavoro può considerare la verifica conclusa con esito negativo e procedere con la richiesta di nulla osta per lavoratori stranieri residenti all'estero.
Le novità del decreto 145 2024
La circolare ricorda che il decreto legge n.145/2024 ha introdotto importanti misure di semplificazione, accelerazione e certezza procedimentale e documentale, In particolare è prevista:
- – l’iscrizione del domicilio digitale del datore di lavoro in uno degli Indici nazionali INAD (di cui agli artt. 6-bis e 6-quater del codice dell’amministrazione digitale, dicui al d.lgs. n. 82/2005;
- – la semplificazione della preventiva verifica presso il centro per l’impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale,
- – irricevibilità della domanda del datore di lavoro che nel precedente triennio non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto. Uguamente per la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di ci all’art. 603-bis c.p. o emessa sentenza di condanna non definitiva per il predetto reato.
- – obbligo di conferma da parte del datore di lavoro della domanda di nulla osta al lavoro entro 7 gg. dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti inoltrata alla pec del datore e visibile anche nell’area riservata del Portale Servizi ALI attraverso la quale il datore di lavoro potrà esprimere la volontà di conferma.
- Qualora l’istanza sia trasmessa per il tramite delle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo del 1° ottobre 2024 per conto dei propri associati, la comunicazione sarà inoltrata anche all’indirizzo pec dell’organizzazione. In assenza di conferma entro il termine, l’istanza si intende rifiutata ed il nullaosta automaticamente revocato. In caso di conferma l’ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso;
- – sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale del contratto di soggiorno direttamente tra le parti non più presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, con obbligo per il datore di lavoro di trasmissione allo Sportello unico del contratto di soggiorno già sottoscritto Il lavoratore può, altresì, firmare il contratto in forma autografa e l’apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datoredi lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore, costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
- – comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro stagionale, all’INPS che iscrive d’ufficio il lavoratore stagionale alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
- – ferma restando la validità del nullaosta al lavoro stagionale per lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi, il nulla osta al lavoro si intende prorogato qualora la nuova opportunità di lavoro intervenga non oltre 60gg dal temine finale del contratto.
Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 24, comma 5 del T.U.I., il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l’intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l’utilizzo della piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Infine, con riferimento alle richieste di lavoro per i lavoratori provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan e dallo Sri Lanka, il decreto legge n.145/2024 dispone che fino al 31 dicembre 2025, il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello unico per l’immigrazione per tali istanze è sempre subordinato al parere favorevole della Questura competente