La trasformazione di ferie programmate con un periodo di cassa Covid con decisione unilaterale del datore di lavoro è legittima e non soggetta a sanzioni, anche in assenza di formale comunicazione. Lo afferma l'ispettorato con la nota del 23 novembre 2021 n. 1799 in cui risponde sul caso di un datore di lavoro che aveva trasformato in CIGO con causale Covid-19 alcune giornate di ferie richieste dai lavoratori e "già
programmate e concesse".
Il caso si era verificato nello scorso mese di agosto e , nello specifico l’azienda avrebbe unilateralmente tramutato la terza settimana di
ferie già concesse in CIGO con causale Covid-19 . L'INPS aveva ritenuto legittima la fruizione
del periodo di CIGO concesso.
L'ispettorato ricorda la previsione normativa in vigore (art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003) che prevede :
“fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 c.c., il
prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale
periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva (…) va goduto per almeno due settimane
consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane,
nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”, ricordando che l' art. 2109 c.c. riconosce al al datore di lavoro, nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività imprenditoriale, di una facoltà di determinare la collocazione temporale delle ferie, nonché in alcune ipotesi di modificarla.
Il Ministero del lavoro con interpello n. 19/2011, aveva considerato ammissibili le modifiche o le deroghe alla norma ma solo nei casi in cui
- sia rispettato il dovere di comunicazione preventiva al lavoratore del periodo feriale
- le esigenze aziendali abbiano carattere di eccezionalità ed imprevedibilità
Tra le ipotesi figurano anche gli interventi
a sostegno del reddito ordinari e straordinari, in cui si assiste ad una “sospensione totale o parziale delle
obbligazioni principali scaturenti dal rapporto medesimo, ossia l’espletamento dell’attività lavorativa e la
corresponsione della retribuzione”.
Nello specifico si trattava di un evento eccezionale anche se non imprevedibile e comune di un periodo di sospensione totale dell’attività lavorativa, con CIG a zero ore, in cui i lavoratori non sembra sussistere a necessità di recuperare le energie psico-fisiche cui è preordinato il diritto alle ferie.
La nota osserva inoltre che il diritto alle ferie puo essere posticipato senza creare danno ai lavoratori per cui il postere di siposizione dell'ispettorato 8finalizzato ala riparazione del danno è escluso
Per quanto riguarda la mancata comunicazione formale di trasformare in CIGO Covid un periodo di ferie preventivamente richiesto e già
autorizzato, in violazione dell’art. 2109, comma 3, c.c., non è
prevista neppure una sanzione amministrativa.