L'agevolazione per i contratti di lavoro subordinato “Decontribuzione Sud”, per i datori di lavoro privati con sedi operative nelle regioni meno sviluppate ( Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), prevista dall'articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, è stata di nuovo autorizzata dalla UE con decisione del 6 dicembre scorso, fino al 31 dicembre 2023.
La Commissione ritiene infatti che " misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell'economia causate dall'aggressione russa all'Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione." Lo ha comunicato l'INPS con il messaggio 4593 del 21 dicembre 2022.
La precedente autorizzazione per lo sgravio contributivo sarebbe scaduta a dicembre 2022 mentre la legge di bilancio 2021 aveva già previsto i finanziamenti per far proseguire il beneficio fino al 2029 , anche se in misura progressivamente decrescente.
Decontribuzione Sud 2023 nuovi massimali
Nel messaggio di ieri l'INPS ha confermato che per l'utilizzo si puo fare riferimento alle istruzioni operative fornite con la circolare 90 2022 pubblicata in occasione dell'autorizzazione per il 2022.
L' INPS ricorda anche che la recente decisione della Commissione ha innalzato massimali applicabili fino al mese di competenza dicembre 2023 che ammontano a:
- – 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- – 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.
Decontribuzione SUD: come si applica
Lo sgravio applicabile dal 2022 al 2025 è pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi INAIL, senza massimali contributivi, quindi conveniente anche per i dipendenti con retribuzioni medio alte) per i dipendenti in forza nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022.
Si applica quindi NON solo alle nuove assunzioni ma a tutti i contratti di lavoro subordinato in essere nel periodo autorizzato .
Non è applicabile nel settore agricolo, del settore finanziario e del lavoro domestico.
La legge di bilancio 2021 (L. 178-2020) ne ha prorogato l'applicazione con uno stanziamento di risorse fino al 2029, ma con riduzione dell'aliquota:
- al 20% per gli anni 2026-2027 e
- al 10% per il 2028-2029.
Va ricordato che non essendo un' incentivo all’assunzione questa agevolazione non prevede il rispetto dei principi generali sanciti dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015, ma, ATTENZIONE : restano applicabili ai datori di lavoro i seguenti requisiti
- siano in possesso del Durc,
- rispettino le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, e
- le regole imposte da accordi e contratti collettivi nazionali, nonché regionali, territoriali o aziendali, firmati dalle organizzazioni piu rappresentative a livello nazionale.
Si ricorda infine che alla luce dei chiarimenti ministeriali , diversamente da quanto affermato nelle prime istruzioni, lo sgravio viene accordato anche per i lavoratori somministrati impiegati in una azienda con sede nelle regioni agevolate del Sud, anche se l'agenzia di somministrazione (titolare del rapporto di lavoro) ha sede in altra regione.
Decontribuzione Sud: i soggetti esclusi
Nella circolare 90 del 27 luglio 2022 l'istituto specifica riguardo all'ambito soggettivo che l’agevolazione non si applica:
a) agli enti pubblici economici;
b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio
f) ai consorzi di bonifica;
g) ai consorzi industriali;
h) agli enti morali;
i) agli enti ecclesiastici.
Inoltre , tenuto conto che la misura in trattazione è concessa nel rispetto delle condizioni previste dal Temporary Crisis Framework, sono escluse dall’ambito di applicazione della misura
– le imprese operanti nel settore finanziario[1];
– le imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE, tra cui, ma non solo: persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni, OPPURE . imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’UE; OPPURE. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’UE in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.
Decontribuzione Sud: comunicazioni Uniemens 2022
I datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell’agevolazione, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2022, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- – nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “DESU”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
- – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il valore “N”. Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente allaposizione dei lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A),dovrà essere concatenato alla data di assunzione, il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM (18 caratteri; ad esempio: 202106091234567890) o, in sua mancanza, il codice fiscale;
- – nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- – nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.