Con il messaggio INPS 2512 del 4 luglio 2023 l'istituto ha fornito le istruzioni riguardanti il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga introdotto dal Decreto Lavoro 48/2023 e riconfermato nella conversione in legge (85/2023) Qui il testo coordinato del provvedimento .
Si trattava ricordiamo di un ulteriore periodo massimo di 15 mesi di CIGS che potevano essere accordate per motivi eccezionali:
- alle aziende in particolare difficoltà,
- anche in liquidazione, e
- che devono completare la riorganizzazione/ristrutturazione già prevista e non completata entro il 2022 per motivi non imputabili ai datori di lavoro.
Il periodo doveva essere fruito in continuità con quelli precedentemente autorizzati all'interno dell'arco temporale tra il 1° ottobre 2022 e il 31 dicembre 2023, in deroga a tutti i limiti temporali vigenti in materia di ammortizzatori sociali e agli obblighi di consultazione sindacale e fino ad un massimo dell'80% delle ore lavorabili nella specifica unità produttiva
I trattamenti avrebbero dovuto essere erogati esclusivamente con pagamento diretto dall'INPS ai lavoratori
Nel nuovo messaggio 617 del 9 febbraio 2024 Inps comunica che durante la gestione dei provvedimenti di concessione dei trattamenti è emerso che, in taluni casi, il relativo decreto ministeriale ha disposto che il pagamento ai lavoratori dovesse essere anticipato dai datori di lavoro e da questi ultimi successivamente conguagliato, secondo la disciplina prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015.
vengono quindi illustrate le modalità operative che i datori di lavoro devono seguire per il recupero delle somme anticipate (Vedi ultimo paragrafo)
CIGS in deroga 2023 precedenti istruzioni
Con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023 l’INPS ha ricordato che le imprese destinatarie della CIGS in deroga art. 30 dl 48/2023 :
- sono tenute al versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015.
- non sono tenute alla consultazione sindacale e alla procedura di presentazione della domanda ex artt. 24 e 25 del medesimo DLgs. 148/2015.
- l’erogazione avviene esclusivamente con pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori
- i datori di lavoro sono tenuti anche durante il periodo di integrazione salariale, al versamento al Fondo di Tesoreria L. 296/2006, dei contributi relativi alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività.
Per la domanda , all'interno del nuovo “Sistema UNICO” di gestione degli ammortizzatori sociali era stato istituito , nell’ambito del codice intervento “333”, il nuovo apposito codice evento 147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23.
CIGS in deroga 2023 codici e procedura per il rimborso degli anticipi dei datori
Per l' esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, i datori di lavoro devono operare come segue.
Successivamente all’autorizzazione da parte dell’Istituto per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, va valorizzato il nuovo codice causale “L140”, avente il significato di “Conguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023”, che va effettuato entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
Cassa in deroga 2023 versamento contributo addizionale
Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E614”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.
ATTENZIONE
Il versamento del contributo addizionale si effettua :
- a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale oppure
- nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga, nel mese in cui termina l’evento CIGS o dopo, va effettuato per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.