La Certificazione Unica da inviare entro il prossimo 16 marzo 2023 deve indicare anche i dati relativi all' eventuale utilizzo nel 2022 per il lavoratore interessato, del
- regime agevolato per docenti e ricercatori di cui all’art. 44 del DL 78/2010 cd rientro dei cervelli e del
- regime agevolato "impatriati" di cui all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015.
Vediamo i codici e i dati da riportare in dettaglio, come illustrati nelle istruzioni dell'Agenzia.
Lavoratori dipendenti
REGIME AGEVOLATO ART 44 DL 78 2010 "RIENTRO DEI CERVELLI" ( le istruzioni richiamano l'art 17 DL 185-2008)
riguarda i redditi di lavoro dipendente dei docenti e dei ricercatori, che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano stati non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore dell’art. 44 del D.L 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2020, n. 122 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
Va indicato solo il 10 per cento dei redditi corrisposti.
Nella parte dedicata ai Redditi di lavoro dipendente, sezione “Altri dati" vanno riportati
- nel punto 462 il codice “2”,
- nel punto 463 gli importi esclusi dall'imponibile (cioè 90% del reddito corrisposto al lavoratore).
Nel caso in cui non sia stato effettuato l'abbattimento dell'imponibile va indicato nelle annotazioni il codice BC per consentire la fruizione della dichiarazione dei redditi.
REGIME AGEVOLATO ART 16 D.Lgs 147 2015 "IMPATRIATI"
riguarda redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori impatriati rientrati in Italia dall’estero e che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato
Le istruzioni distinguono le annualità e i diversi casi previsti dall'evoluzione normativa
1 – per i lavoratori rientrati in Italia dal 2017 e fino al 29 aprile 2019 si indica :
- nel punto 462 il codice “4”
- nel punto 463 il 50% dell’ammontare corrisposto
2 – per i lavoratori soggetti alle modifiche apportate dall’art. 5 del DL 34/2019, rientrati in Italia dal 30 aprile 2019
- nel punto 462 il codice “6”,
- punto 463 : il 70% dell’ammontare corrisposto;
3 – per i soggetti che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno (art. 16 comma 5-bis del DLgs. 147/2015) vanno indicati:
- nel punto 462 il codice “8”,
- nel punto 463 il 90% dell’ammontare corrisposto;
4 – per gli sportivi professionisti (art. 16 comma 5-quater del DLgs. 147/2015), vanno indicati :
- nel punto 462 il codice “9”
- nel punto 463 il 50% dell’ammontare corrisposto.
Anche in questo caso se il datore di lavoro non ha applicato l'agevolazione dovrà indicare nelle annotazioni i codici (nell'ordine) “BD”, “CQ”, “CR” e “CS” per consentire la fruizione in sede di dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda i casi collegati alla proroga del regime dei c.d. vecchi impatriati per i quali il DL 34/2019 ha ampliato le aliquote di non imponibilità si devono indicare:
- nel punto 462 i codici “13” in presenza di figli minorenni e “14” nel caso di acquisto di immobile residenziale in un Comune del mEZZOGIORNO italia
- nel punto 463 la somma esclusa dal reddito imponibile;
in caso di mancata applicazione i codici da riportare nelle annotazioni sono “CT” e “CU”.
Lavoratori autonomi
Per i lavoratori autonomi nella parte del modello “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, sezione “Dati fiscali” vanno indicati:
- nel punto 4 “Ammontare lordo corrisposto”, le somme complessivamente corrisposte al lavoratore al netto eventualmente dell'IVA
- nel punto 7 “Altre somme non soggette a ritenuta”, SOLO l'importo non imponibile
- nel punto 6 uno dei Codici sopra indicati come per lavoratori dipendenti.