il 15 novembre 2023 era stata definita la parte economica per il 2023 e avviata la trattativa di rinnovo del contratto del settore del legno piccola industria tra:- Confapi,- Unital Confapi; e – Feneal Uil, Filca Cisl, – Fillea Cgil.
Il precedente contratto era scaduto il 28.2.2023 (vedi sotto i dettagli)
In data 9 aprile, le Parti hanno sottoscritto una nuova per la definizione degli aumenti dei minimi retributivi a partire dal 1° marzo 2024, pari a un indice IPCA del 5,9%
L'aumento del minimo tabellare è pari ad euro 97,54 per la categoria AE1 (parametro 100).
L'erogazione degli importi relativi al mese di marzo avverrà con le competenze del mese di aprile 2024.
La tabella complessiva degli aumenti e dell'Una tantum previsti è la seguente:
Par. |
Aumenti dall’1.12.2023 |
Minimi dall’1.12.2023 |
Una tantum Marzo – Novembre 2023 |
Aumenti dal 1.3.2024 | Minimi dal 1.3.2024 |
210 |
199,50 |
2.907,29 |
900,00 |
204,83 | 3.112,12 |
195 |
185,25 |
2.739,09 |
900,00 |
190,20 |
2.929,29 |
180 |
171,00 |
2.574,20 |
900,00 |
175,57 | 2.749,77 |
165 |
156,75 |
2.409,33 |
900,00 |
160,94 | 2.570,27 |
155 |
147,25 |
2.243,54 |
900,00 |
151,19 | 2.394,73 |
155 |
147,25 |
2.243,54 |
900,00 |
151,19 | 2.394,73 |
142 |
134,90 |
2.100,66 |
900,00 |
138,51 |
2.239,17 |
155 |
147,25 |
2.243,58 |
900,00 |
151,19 | 2.394,77 |
140 |
133,00 |
2.078,67 |
900,00 |
136,55 | 2.215,22 |
134 |
127,30 |
2.008,49 |
900,00 |
130,70 | 2.139,19 |
126,5 |
120,18 |
1.926,06 |
900,00 |
123,39 | 2.049,45 |
119 |
113,05 |
1.840,57 |
900,00 |
116,07 | 1.956,64 |
100 |
95,00 |
1.629,20 |
900,00 |
97,54 | 1.726,74 |
Aumenti Retribuzioni CCNL Legno 2021
Era stato siglato il 31 maggio 2021 il precedente rinnovo del contratto per i 16.500 addetti impiegati nelle piccole e medie imprese del legno-arredo aderenti a Unital Confapi, in vigore dal 1.1.2021 a febbraio 2023 (il testo integrale è allegato in fondo all'articolo)
Di seguito le principali novità.
Previsti aumenti certi non soggetti a verifica con redistribuzione della produttività e flessibilità delle innovazioni del settore nella misura di 70 euro a parametro 140-AS2 a partire da gennaio 2021; di seguito la tabella riepilogativa
livelli | aumento in euro | nuovo minimo retributivo dal 1.1.2021 |
AD3 | 107,5 | 2.645,33 |
AD2 | 100 | 2.494, 65 |
AC1 | 71 | 1924,52 |
AS2 | 70 | 1905,00 |
AE2 | 59,5 | 1692,95 |
AE1 | 50 | 1505,15 |
Inoltre si prevedono recuperi dell’inflazione con verifiche a gennaio 2022 e 3 aumenti periodici di anzianità.
Per il 2023 le parti verificheranno gli incrementi dei minimi 2022 nell’ambito del rinnovo del contratto.
L’elemento di garanzia retributiva viene aumentato da 18 a 20 euro.
Welfare integrativo CCNL Legno piccola industria 2021
In tema di welfare contrattuale si prevedono:
- aumento della contribuzione a carico dell’impresa per gli iscritti al fondo di previdenza Arco da 2,10% a 2,30% (+0,20%) a gennaio 2022
- da luglio un versamento di 5 euro al mese per tutti i lavoratori, anche non iscritti.
A tutti i neo assunti, inoltre, verranno consegnati i moduli di iscrizione ad Arco ed Altea (fondo Sanità Integrativa), confermato come fondo di riferimento per i lavoratori del settore.
In tema di novità contrattuali si segnalano
- riconoscimento del congedo per le donne vittima di violenze;
- riconoscimento del congedo matrimoniale per unioni civili;
- retribuzione in aggiunta per i congedi di maternità;
- possibilità di reversibilità del part time .
la precarietà viene ridotta dal 50% previsto per legge al 45%, i contratti a termine vengono aumentati dal 20% al 30%, e la somma tra termine e somministrazione a termine è fissata al 35%.
- due ore aggiuntive di assemblea retribuita per il benessere organizzativo,
- rafforzamento della bilateralità
- ’istituzione di una Commissione nazionale per le “Pari opportunità”, la regolamentazione di telelavoro e smart working.
Accordo CCNL Legno piccola industria 2017
Il precedente accordo del 16 aprile 2018 aveva definito l’incremento dei minimi retributivi come previsto dal Ccnl 18 aprile 2017, dal 1° marzo 2018 riportati nel documento allegato sotto.
Nel rinnovo dello scorso anno le principali novità erano le seguenti:
- I contratti a tempo parziale, a termine, in somministrazione e in apprendistato vengono adeguati al D.Lgs. 81/2015, per cui il numero dei contratti a termine non può superare il 20% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva, calcolati su base semestrale. la durata massima di un successivo contratto a termine – da stipularsi in deroga al limite temporale massimo di 36 mesi – è pari ad un periodo non superiore a 12 mesi.
- Dal 1° giugno 2017 è prevista l‘erogazione di un elemento perequativo di euro 18,00 per tutti i dipendenti di aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi.
- In tema di previdenza complementare, l'aliquota di contribuzione a carico ditta e dipendente dovuta al fondo di previdenza complementare ARCO varierà come di seguito: • 1,90% dal 1° luglio 2017; • 2,00% dal 1° luglio 2018; • 2,10% dal 1° gennaio 2019. La contribuzione a carico del dipendente resta fissata all'1,30%.
- Per la assistenza sanitaria integrativa le Parti individuano il fondo ALTEA come fondo di riferimento per la sanità integrativa di settore. La contribuzione di finanziamento è fissata a 10,00 euro mensili per 12 mensilità, interamente a carico del datore di lavoro.