L'assegno di invalidità continuerà ad essere erogato anche in presenza di minimi redditi da lavoro (4931, 29 euro) Lo ha stabilito il decreto Fisco lavoro n. 146 2021 convertito in legge, annullando la disposizione dell'INPS giunta con il messagio 3495 del 14 ottobre 2021 basata su orientamenti della Cassazione ( vedi dettagli sotto) .
Il nuovo articolo è stato voluto direttamente dal Ministro del Lavoro Orlando ed è entrato vigore con la pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione n. 215 2021, il 21 dicembre scorso . Questo il testo :Articolo 12-ter. (Requisiti ai fini dell’assegno di cui all’ar- ticolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118)
1. Il requisito dell’inattività lavorativa previsto dall’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l’invalido parziale svolga un’attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall’articolo 14- septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell’assegno mensile di cui al predetto articolo 13.
Con il messaggio 4689 del 28 dicembre 2021 l'istituto si adegua alla nuova norma confermando che "a far data dall’entrata in vigore della legge n. 215 del 2021 (21 dicembre 2021), nel procedimento di liquidazione dell’assegno mensile (…), sarà riconosciuto il diritto a tale prestazione economica anche quando il soggetto richiedente svolga un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a € 4.931,00".
INPS precisa anche che le domande di prestazione presentate e non accolte successivamente alla pubblicazione del messaggio n. 3495/2021 saranno riesaminate d’ufficio. Il periodo è quindi quello compreso tra il 14 ottobre e il 28 dicembre 2021.
Assegno invalidità civile INPS
Vale la pena ricordare che l'assegno assistenziale per invalidità parziale è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS:
- per tredici mensilità
- a menomati o invalidi civili con disabilità minima pari al 74%,
- dai 18 ai 67 anni,
- con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di inabilità .
E' riconosciuto se il richiedente/invalido non supera determinati limiti di reddito personale fissati ogni anno con decreto. Per l'anno 2021 non si può eccedere il valore di 4.931,29 euro.
L'assegno, che non è reversibile ai superstiti , è pari, per il 2021, a 287,09 € al mese e non è soggetto al prelievo Irpef.
Nella determinazione del reddito sono rilevanti redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.
ATTENZIONE – Non rientrano :
- l'importo stesso dell'assegno mensile,
- le rendite Inail,
- le pensioni di guerra,
- l'indennità di accompagnamento l
- a casa di abitazione .
L’assegno di assistenza o di invalidità non è cumulabile con altre prestazioni assistenziali a carattere diretto concesse a seguito di invalidità per cause di guerra, di lavoro o di servizio e con prestazioni Inail (rendita diretta, assegno per l'assistenza personale continuativa, assegno di incollocabilità, assegno continuativo mensile);
Non è incompatibile con il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia riconosciuto dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, in favore dei soggetti con un'invalidità pari almeno all'80%.
Al compimento dei 67 anni si trasforma automaticamente in assegno sociale sostitutivo dell'invalidità civile.
Messaggio Inps n. 3495 14 ottobre 2021
II versamento dell’assegno mensile di invalidità dal 14 ottobre 2021 in assenza della modifica sopracitata, sarebbe stato assicurato solo ai beneficiari che non svolgono alcuna attività lavorativa: la novità (di prassi) era stata comunicata dall'INPS nel messaggio n. 3495 del 14.10.2021 che si adeguava a numerose sentenze della Corte di Cassazione . Sul requisito dell’inattività lavorativa (’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247) affermavano che "il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio."
Il principio era stato anche precisato dalle Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 che affermano che il richiedente attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all’INPS ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve autocertificare di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’INPS. Prima del 2007 era richiesta la prova della incollocazione al lavoro ovvero andava dimostrata l'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio, obbligo poi modificato dalla legge 247 ( 2007 che ritiene sufficiente l'autodichiarazione del richiedente .
In realta fino ad oggi la prassi Inps considerava ammissibile la percezione di un reddito da lavoro inferiore al limite generale stabilito dalla norma (4.900 euro annui, rivalutati annuamente ) per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, e garantiva comunque il beneficio (cfr: Messaggio Inps 3043/2008; Messaggio inps 6324/2008; messaggio 5783/2008) Il discusso messaggio affermava invece che lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971 (cfr. Cass. n. 17388/2018; n. 18926/2019) e che l'assegno mensile di assistenza sarà liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, sarebbe stato erogato solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario, il cui onere della prova è a suo carico.