La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7291 del 13 aprile 2016, è tornata ad affrontare la questione dell'assoggettabilità ad IRAP di chi svolge autonoma professione affermando un principio importante: gli studi medici convenzionati con il Ssn non sono soggetti ad IRAP. Per la Cassazione, in tale caso, non si configura autonoma organizzazione neanche in presenza di uno studio attrezzato, in quanto quest’ultimo rappresenta il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale, e di spese per servizi di segreteria e prestazioni infermieristiche.
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Studi medici convenzionati con il Ssn non soggetti ad IRAP
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