Le società di investimento immobiliare quotate, grazie all'apposito codice tributo “1136” istituito con la Risoluzione n. 41/E del 20 maggio 2016, possono procedere con il versamento dell'imposta sostitutiva pari al 20% calcolata sul reddito d’impresa in luogo delle imposte sui redditi e dell’Irap. Il reddito d’impresa, derivante dall’attività di locazione immobiliare svolta da società quotate (Siiq), è, infatti, assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20%, da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
Siiq: il codice tributo per l’imposta sostitutiva
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