Nel maxiemendamento alla Manovra di Ferragosto 2011 prende corpo anche l’intervento di parziale riscrittura del penale tributario. Si tratta, in particolare, della misura relativa all’inapplicabilità dell’istituto della sospensione condizionale della pena di cui all’art. 163 c.p. in caso di imposta evasa o non versata superiore a 3 milioni di euro, con riguardo ai delitti previsti dagli artt. 2-10-quater del D.lgs. n. 74/2000. In base alla modifica, infatti, non solo l’evasione deve ammontare a 3 milioni di euro, ma dovrebbe anche coincidere con almeno il 30% del fatturato.
Manovra di Ferragosto 2011: nel maxiemendamento modifiche alla disciplina del penale tributario
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