Dal 31 marzo 2015 è a regime l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni. E’ bene ricordare che, completate le fasi di emissione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio (Sdi), sia i fornitori che emettono le fatture sia le pubbliche amministrazioni che le ricevono devono provvedere alla conservazione elettronica di tali documenti. Infatti, l’art. 1 della Legge n. 244/2007, nell’introdurre il meccanismo di fatturazione elettronica, ha reso obbligatorie non solo l’emissione e la trasmissione, ma anche l’archiviazione e conservazione elettronica. I sistemi di conservazione già esistenti potranno essere adeguati alle nuove regole entro l’11 aprile 2017 – e cioè decorsi 36 mesi dall’entrata in vigore delle nuove norme – secondo un piano dettagliato che va allegato al manuale di conservazione. Le pubbliche amministrazioni, per la conservazione dei propri documenti (comprese le fatturePa ricevute) devono optare per l’esternalizzazione o meno dei sistemi di conservazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del Dpcm 3 dicembre 2013.
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Fattura elettronica verso PA: adeguamento dei processi entro l’11 aprile 2017
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