L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 117/E/ del 29 dicembre 2014, è intervenuta in tema di cessione del credito Ires da Irap, chiarendo che il contribuente che ha chiesto la restituzione della maggiore imposta sui redditi versata con istanza telematica, anziché in dichiarazione, può comunque trasferire il credito. Nel caso concreto, l’istanza telematica di rimborso e la richiesta di rimborso effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, sotto il profilo della cessione dei crediti, sono perfettamente equiparabili. In altri termini, in base ad una interpretazione logico-sistematica, la circostanza che il rimborso sia stata chiesto in via telematica anziché in sede di dichiarazione dei redditi, non preclude la cedibilità del credito d’imposta ai sensi del combinato disposto dell’articolo 43-bis del Dpr 602/1973 e dell’articolo 1 del Dm 384/1997.
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Credito Ires da Irap, cessione ok anche se il rimborso è stato chiesto con istanza
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