Anche nelle dichiarazioni dei redditi 2019 (riferite all’anno di imposta 2018) è possibile usufruire del credito d’imposta per i procedimenti di negoziazione assistita e arbitrato. Il credito è stato introdotto dal DL 83/2015 per i compensi corrisposti dalle parti
- agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo
- agli arbitri in caso di conclusione dell’arbitrato con lodo.
In particolare, il credito di imposta, riconosciuto in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, è commisurato, secondo criteri di proporzionalità, al compenso corrisposto all'avvocato o all'arbitro. Tale misura è stata resa permanente dalla Legge di stabilità per il 2016.
In generale, beneficiano del credito d’imposta i soggetti che hanno ricevuto dal Ministero della Giustizia entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di corresponsione dei compensi la comunicazione attestante l’importo del credito effettivamente spettante.
Il credito di imposta
- è utilizzabile in compensazione dalla data di ricevimento della comunicazione del ministero,
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati corrisposti i compensi agli avvocati e agli arbitri.
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR
Si precisa che il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, utilizzando il codice tributo “6866”.
Credito d’imposta negoziazione e arbitrato |
per i compensi corrisposti dalle parti
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Necessaria la comunicazione del Ministero della Giustizia attestante l’importo del credito effettivamente spettante. |
il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati corrisposti i compensi agli avvocati e agli arbitri. |
compensazione in F24 con codice tributo “6866” |