Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 ottobre 2014 ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nelle zone colpite dall’alluvione tra il 10 e il 14 ottobre 2014 nei territori delle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia, escludendo però dalla suddetta sospensione le ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ora, con comunicato stampa n. 255 di ieri 12 novembre, ha informato che, in caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare i versamenti delle ritenute entro la scadenza prevista per il mese di ottobre a causa dei disagi procurati dal maltempo a stretto ridosso della medesima scadenza, l’Agenzia delle Entrate potrà valutare la possibilità di non applicare sanzioni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del D. Lgs. n. 472/1997, che dispone la non punibilità delle violazioni tributarie se esse sono state commesse per forza maggiore.
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Alluvione ottobre: niente sanzioni ai sostituti per le ritenute versate in ritardo
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